SENT per gli spedizionieri: chi notifica quando organizzi il trasporto

Disposizioni verificate alla fonte il 6 ottobre 2026.

Come spedizioniere, non presenti una notifica SENT propria. Per il trasporto che inizia in Polonia notifica il mittente (SENT100); per il trasporto verso la Polonia notifica il destinatario (SENT200); per il trasporto attraverso la Polonia notifica il vettore (SENT300). La legge non impone allo spedizioniere un obbligo distinto. Se presenti la notifica come procuratore, gli effetti ricadono sulla parte rappresentata. Concorda per iscritto chi invia la notifica e chi completa i dati del vettore.

Gli obblighi di questo ruolo sono gli stessi in ogni direzione; cambiano le sanzioni dei soggetti per conto dei quali agisci. Se lo spedizioniere agisce in nome proprio come mittente, destinatario o vettore, ha gli obblighi di quel ruolo. Verifica nello strumento se le merci rientrano nel SENT.

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Sanzioni in ogni direzione

La legge non prevede sanzioni per il ruolo di “Spedizioniere” in quanto tale.

Sanzioni che riguardano i soggetti per conto dei quali agisci:

  • art. 22, comma 2a (vettore): 10.000 PLN. Violazione: mancata trasmissione dei dati di geolocalizzazione (SENT-GEO).
  • art. 22a, comma 1 (vettore): 100.000 PLN. Violazione: mancata consegna della merce notificata al luogo di consegna o al luogo in cui il trasporto è terminato in Polonia, se non è stato identificato il soggetto che ha acquistato o detiene la merce o non è stato identificato il luogo in cui il trasporto è terminato in Polonia.
  • art. 24, comma 1 (il soggetto obbligato a fornire i dati): 10.000 PLN. Violazione: mancato aggiornamento tempestivo della notifica o dati inesatti diversi dai dati sulla merce.

Il trasporto inizia in Polonia (vendita nazionale, cessione intracomunitaria, esportazione): articolo 5 della legge

Notifica il mittente (SENT100).

Sanzioni che riguardano i soggetti per conto dei quali agisci:

  • art. 21, comma 1 (mittente): 46% del valore lordo della merce, non inferiore a 20.000 PLN. Violazione: mancata notifica prima dell’inizio del trasporto.
  • art. 21, comma 2 (mittente): 46% della differenza di valore lordo tra la merce notificata e quella trasportata, non inferiore a 20.000 PLN. Violazione: merce non corrispondente alla notifica per tipo, quantità, massa o volume.
  • art. 22, comma 2 (vettore): 10.000 PLN. Violazione: il vettore non ha completato la notifica prima dell’inizio del trasporto.

Trasporto verso la Polonia (acquisto intracomunitario, importazione): articolo 6 della legge

Notifica il destinatario (SENT200).

Sanzioni che riguardano i soggetti per conto dei quali agisci:

  • art. 21, comma 1 (destinatario): 46% del valore lordo della merce, non inferiore a 20.000 PLN. Violazione: mancata notifica prima dell’inizio del trasporto.
  • art. 21, comma 2 (destinatario): 46% della differenza di valore lordo tra la merce notificata e quella trasportata, non inferiore a 20.000 PLN. Violazione: merce non corrispondente alla notifica per tipo, quantità, massa o volume.
  • art. 22, comma 2 (vettore): 10.000 PLN. Violazione: il vettore non ha completato la notifica prima dell’inizio del trasporto.

Trasporto attraverso la Polonia tra due altri paesi: articolo 7 della legge

Notifica il vettore (SENT300).

Sanzioni che riguardano i soggetti per conto dei quali agisci:

  • art. 22, comma 1 (vettore): 20.000 PLN. Violazione: mancata notifica da parte del vettore o merce non corrispondente alla notifica del vettore.

Vedi anche: SENT, RMPD, ADR in Polonia: obblighi del vettore · Checklist spedizioniere: merci pericolose e SENT

L’autorità può rinunciare a irrogare una sanzione pecuniaria quando lo giustifichi un interesse rilevante della parte o l’interesse pubblico, su istanza o d’ufficio (art. 21, comma 3, art. 22, comma 3, art. 22a, comma 2, art. 24, comma 3). La rinuncia è possibile solo se non costituisce aiuto di Stato oppure rientra negli aiuti de minimis o negli aiuti conformi alle condizioni delle disposizioni di attuazione (art. 26, comma 3). È una decisione dell’autorità, non una regola su cui puoi contare. La sanzione per il mancato aggiornamento della notifica o la mancata trasmissione dei dati di geolocalizzazione non viene irrogata se la causa era l’indisponibilità del registro (art. 24, comma 2, art. 22, comma 2b).

Si tratta di un’informazione con la sua base giuridica, non di una consulenza legale. Il risultato dipende dai dati che fornisci: codice NC, quantità, percorso, operazione e regime. Le disposizioni sono vincolanti. Mostriamo la posizione dell’autorità (KAS) come orientamento.

Domande frequenti

Come spedizioniere, presenti tu la notifica SENT?

No, a meno che tu non agisca in nome proprio come mittente, destinatario o vettore. La notifica è presentata da mittente (SENT100), destinatario (SENT200), vettore (SENT300), a seconda della direzione del trasporto.

Quali sanzioni rischi nel SENT come spedizioniere?

La legge non prevede sanzioni per il ruolo di “Spedizioniere” in quanto tale. Le sanzioni gravano sui soggetti per conto dei quali agisci. La mancata notifica espone il mittente o il destinatario a una sanzione pecuniaria pari al 46% del valore lordo della merce, non inferiore a 20.000 PLN (art. 21, comma 1, della legge). Per un trasporto attraverso la Polonia, il vettore rischia 20.000 PLN per la mancata notifica (art. 22, comma 1) e 10.000 PLN per la mancanza di SENT-GEO (art. 22, comma 2a); il conducente rischia un’ammenda da 5.000 PLN a 7.500 PLN, con verbale di contravvenzione (art. 32).

Quali dati raccogliere dal mittente prima di una notifica SENT?

Per il trasporto che inizia in Polonia (SENT100): data prevista di inizio del trasporto; dati del mittente e del destinatario (nome, indirizzo) e numero di identificazione fiscale o partita IVA di entrambi; indirizzo del luogo di carico e del luogo di consegna; dati della merce: tipo, voce NC, quantità, massa lorda o volume; dal vettore: dati e numero di identificazione fiscale, numeri di targa, data di inizio e di fine prevista, licenza, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore. Per il trasporto verso la Polonia (SENT200): dati del destinatario e del mittente (nome, indirizzo), numero di identificazione fiscale o partita IVA del destinatario; luogo e data di inizio del trasporto in Polonia, luogo di consegna; dati della merce: tipo, voce NC, quantità, massa lorda o volume; dal vettore: dati e numero di identificazione fiscale, numeri di targa, data di inizio e di fine prevista, licenza, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore. Per il trasporto attraverso la Polonia (SENT300): dati del vettore e numero di identificazione fiscale (se presente); dati del mittente e del destinatario; luogo e data di inizio del trasporto in Polonia, luogo e data prevista di fine in Polonia; dati della merce: tipo, voce NC, quantità, massa lorda o volume; numeri di targa, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore.