Trasporto verso, dalla e attraverso la Polonia: SENT per le aziende estere

Il SENT, il sistema polacco di monitoraggio del trasporto stradale di merci, riguarda anche le aziende con sede fuori dalla Polonia quando merci del catalogo SENT sopra la soglia viaggiano verso, dalla o attraverso la Polonia. Verso la Polonia notifica il destinatario (SENT200), dalla Polonia il mittente (SENT100), attraverso la Polonia il vettore (SENT300). Il vettore assicura SENT-GEO (geolocalizzazione del trasporto) e il conducente ha il numero di riferimento.

Disposizioni verificate alla fonte il 6 ottobre 2026.

Verifica il tuo trasporto

Che cos’è il SENT e quando riguarda un’azienda estera

Il SENT è il sistema polacco di monitoraggio del trasporto stradale di merci (Legge sul sistema di monitoraggio del trasporto stradale e ferroviario di merci e del commercio di combustibili da riscaldamento).

L’obbligo dipende dalla merce (codice NC nel catalogo, soglia di quantità, esenzioni) e dal percorso. Chi presenta la notifica dipende dalla direzione del trasporto (artt. 5, 6 e 7 della legge):

  • Verso la Polonia: acquisto da un altro paese UE o importazione da fuori UE: destinatario (SENT200)
  • Dalla Polonia: cessione verso un altro paese UE o esportazione: mittente (SENT100)
  • In Polonia: cessione a un destinatario in Polonia: mittente (SENT100)
  • Attraverso la Polonia: da un paese UE a un altro paese UE o a un paese fuori UE: vettore (SENT300)

Se una merce concreta è nel catalogo e se la spedizione supera la soglia lo verifichi nello strumento. Strumento SENT

Chi fa cosa: direzione del trasporto e ruolo

Verso la Polonia: acquisto da un altro paese UE o importazione da fuori UE

Chi notifica: destinatario (SENT200)

Testo della disposizione (in polacco): art. 6, comma 1, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot odbierający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.
Destinatario
  • Prima che la merce entri in Polonia, invia una notifica SENT200 tramite PUESC (piattaforma elettronica doganale e fiscale) e ottieni il numero di riferimento (art. 6, comma 1, art. 9).
  • Comunica il numero di riferimento al vettore (art. 6, comma 1).
  • Conferma il ricevimento della merce entro il giorno lavorativo successivo alla consegna (art. 6, comma 4).
  • Il numero di riferimento è valido 10 giorni dall’assegnazione. Scaduto questo termine, prima di proseguire serve una nuova notifica (art. 11).
  • Aggiorna la notifica tempestivamente quando i dati cambiano (i dati sulla merce non si aggiornano). Se il trasporto non inizia, comunica la rinuncia (art. 8).
Mittente (nessuna notifica propria)
  • Un mittente all’estero non presenta la notifica. Il destinatario ha bisogno da lui dei dati della merce, del mittente e del vettore prima della partenza (art. 6, comma 2).
Vettore
  • Non accettare la merce per il trasporto senza il numero di riferimento (art. 10, comma 1).
  • Prima dell’inizio del trasporto, completa la notifica: dati del vettore e numero di identificazione fiscale, numeri di targa, data di inizio, data di fine prevista, licenza (se richiesta), luogo di consegna, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore o del dispositivo (art. 6, comma 3).
  • Comunica il numero di riferimento al conducente prima della partenza (art. 10, comma 2).
  • Assicura la trasmissione dei dati di geolocalizzazione per l’intero percorso in Polonia: un localizzatore (ad es. l’app e-TOLL PL), uno ZSL (sistema di localizzazione esterno) o un OBU (unità di bordo) collegato a SENT-GEO (art. 10a).
Conducente
  • Abbi il numero di riferimento al momento della partenza. Senza di esso, rifiuta di iniziare il trasporto (art. 10, commi 3 e 4).
  • Accendi il localizzatore al momento dell’ingresso in Polonia (art. 10b, punto 1, lettera b).
  • Spegni il localizzatore solo dopo la consegna (ultimo scarico in Polonia) o dopo la fine del trasporto in Polonia (art. 10b, punto 2).
  • Se il localizzatore non funziona per più di un’ora, fermati nel parcheggio più vicino. Riparti solo dopo la riparazione, il trasbordo, un nuovo localizzatore oppure sigilli ufficiali o una scorta (art. 10c).

Dalla Polonia: cessione verso un altro paese UE o esportazione

Chi notifica: mittente (SENT100)

Testo della disposizione (in polacco): art. 5, comma 1, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „dostawą towarów”, podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu.
Mittente
  • Prima dell’inizio del trasporto, invia una notifica SENT100 tramite PUESC e ottieni il numero di riferimento (art. 5, comma 1, art. 9).
  • Comunica il numero di riferimento al vettore (art. 5, comma 1).
  • Il numero di riferimento è valido 10 giorni dall’assegnazione. Scaduto questo termine, prima di proseguire serve una nuova notifica (art. 11).
  • Aggiorna la notifica tempestivamente quando i dati cambiano (i dati sulla merce non si aggiornano). Se il trasporto non inizia, comunica la rinuncia (art. 8).
Destinatario (nessuna notifica propria)
  • Per la cessione intracomunitaria, l’esportazione e il trasferimento di beni propri il destinatario non conferma il ricevimento: l’articolo 5, comma 5, riguarda una cessione di beni ai sensi della legge IVA (art. 5, comma 5).
Vettore
  • Non accettare la merce per il trasporto senza il numero di riferimento (art. 10, comma 1).
  • Prima dell’inizio del trasporto, completa la notifica: dati del vettore e numero di identificazione fiscale, numeri di targa, data di inizio, data di fine prevista, licenza (se richiesta), luogo di consegna, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore o del dispositivo (art. 5, comma 4).
  • Comunica il numero di riferimento al conducente prima della partenza (art. 10, comma 2).
  • Assicura la trasmissione dei dati di geolocalizzazione per l’intero percorso in Polonia: un localizzatore (ad es. l’app e-TOLL PL), uno ZSL o un OBU collegato a SENT-GEO (art. 10a).
Conducente
  • Abbi il numero di riferimento al momento della partenza. Senza di esso, rifiuta di iniziare il trasporto (art. 10, commi 3 e 4).
  • Accendi il localizzatore prima dell’inizio del trasporto (con più carichi in Polonia: dal primo) (art. 10b, punto 1, lettera a).
  • Spegni il localizzatore solo dopo la consegna (ultimo scarico in Polonia) o dopo la fine del trasporto in Polonia (art. 10b, punto 2).
  • Se il localizzatore non funziona per più di un’ora, fermati nel parcheggio più vicino. Riparti solo dopo la riparazione, il trasbordo, un nuovo localizzatore oppure sigilli ufficiali o una scorta (art. 10c).

In Polonia: cessione a un destinatario in Polonia

Chi notifica: mittente (SENT100)

Testo della disposizione (in polacco): art. 5, comma 1, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „dostawą towarów”, podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu.
Testo della disposizione (in polacco): art. 5, comma 5, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
5. W przypadku dostawy towarów podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Per la cessione intracomunitaria, l’esportazione e il trasferimento di beni propri il destinatario non conferma il ricevimento: l’articolo 5, comma 5, riguarda una cessione di beni ai sensi della legge IVA (art. 5, comma 5).

Mittente
  • Prima dell’inizio del trasporto, invia una notifica SENT100 tramite PUESC e ottieni il numero di riferimento (art. 5, comma 1, art. 9).
  • Comunica il numero di riferimento al vettore (art. 5, comma 1).
  • In caso di cessione, comunica il numero di riferimento anche al destinatario (art. 5, comma 1).
  • Il numero di riferimento è valido 10 giorni dall’assegnazione. Scaduto questo termine, prima di proseguire serve una nuova notifica (art. 11).
  • Aggiorna la notifica tempestivamente quando i dati cambiano (i dati sulla merce non si aggiornano). Se il trasporto non inizia, comunica la rinuncia (art. 8).
Destinatario
  • Conferma il ricevimento della merce nella notifica entro il giorno lavorativo successivo alla consegna (art. 5, comma 5).
Vettore
  • Non accettare la merce per il trasporto senza il numero di riferimento (art. 10, comma 1).
  • Prima dell’inizio del trasporto, completa la notifica: dati del vettore e numero di identificazione fiscale, numeri di targa, data di inizio, data di fine prevista, licenza (se richiesta), luogo di consegna, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore o del dispositivo (art. 5, comma 4).
  • Comunica il numero di riferimento al conducente prima della partenza (art. 10, comma 2).
  • Assicura la trasmissione dei dati di geolocalizzazione per l’intero percorso in Polonia: un localizzatore (ad es. l’app e-TOLL PL), uno ZSL o un OBU collegato a SENT-GEO (art. 10a).
Conducente
  • Abbi il numero di riferimento al momento della partenza. Senza di esso, rifiuta di iniziare il trasporto (art. 10, commi 3 e 4).
  • Accendi il localizzatore prima dell’inizio del trasporto (con più carichi in Polonia: dal primo) (art. 10b, punto 1, lettera a).
  • Spegni il localizzatore solo dopo la consegna (ultimo scarico in Polonia) o dopo la fine del trasporto in Polonia (art. 10b, punto 2).
  • Se il localizzatore non funziona per più di un’ora, fermati nel parcheggio più vicino. Riparti solo dopo la riparazione, il trasbordo, un nuovo localizzatore oppure sigilli ufficiali o una scorta (art. 10c).

Attraverso la Polonia: da un paese UE a un altro paese UE o a un paese fuori UE

Chi notifica: vettore (SENT300)

Testo della disposizione (in polacco): art. 7, comma 1, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia.

Trasporto da un paese terzo attraverso la Polonia senza regime di transito: verificalo nello strumento, questo caso richiede una valutazione.

Vettore
  • Prima di entrare in Polonia, invia una notifica SENT300 tramite PUESC e ottieni il numero di riferimento (art. 7, comma 1, art. 9).
  • Il numero di riferimento è valido 10 giorni dall’assegnazione. Scaduto questo termine, prima di proseguire serve una nuova notifica (art. 11).
  • Aggiorna la notifica tempestivamente quando i dati cambiano (i dati sulla merce non si aggiornano). Se il trasporto non inizia, comunica la rinuncia (art. 8).
  • Comunica il numero di riferimento al conducente prima della partenza (art. 10, comma 2).
  • Assicura la trasmissione dei dati di geolocalizzazione per l’intero percorso in Polonia: un localizzatore (ad es. l’app e-TOLL PL), uno ZSL o un OBU collegato a SENT-GEO (art. 10a).
Conducente
  • Abbi il numero di riferimento al momento della partenza. Senza di esso, rifiuta di iniziare il trasporto (art. 10, commi 3 e 4).
  • Accendi il localizzatore al momento dell’ingresso in Polonia (art. 10b, punto 1, lettera b).
  • Spegni il localizzatore solo dopo la consegna (ultimo scarico in Polonia) o dopo la fine del trasporto in Polonia (art. 10b, punto 2).
  • Se il localizzatore non funziona per più di un’ora, fermati nel parcheggio più vicino. Riparti solo dopo la riparazione, il trasbordo, un nuovo localizzatore oppure sigilli ufficiali o una scorta (art. 10c).

La legge non impone allo spedizioniere un obbligo distinto. Se presenti la notifica come procuratore, gli effetti ricadono sulla parte rappresentata. Concorda per iscritto chi invia la notifica e chi completa i dati del vettore (art. 9, comma 3).

Il conducente e SENT-GEO all’ingresso in Polonia

Per il trasporto verso la Polonia o attraverso la Polonia il vettore e il conducente hanno questi obblighi:

  • Comunica il numero di riferimento al conducente prima della partenza (art. 10, comma 2).
  • Assicura la trasmissione dei dati di geolocalizzazione per l’intero percorso in Polonia: un localizzatore (ad es. l’app e-TOLL PL), uno ZSL o un OBU collegato a SENT-GEO (art. 10a).
  • Abbi il numero di riferimento al momento della partenza. Senza di esso, rifiuta di iniziare il trasporto (art. 10, commi 3 e 4).
  • Accendi il localizzatore al momento dell’ingresso in Polonia (art. 10b, punto 1, lettera b).
  • Spegni il localizzatore solo dopo la consegna (ultimo scarico in Polonia) o dopo la fine del trasporto in Polonia (art. 10b, punto 2).
  • Se il localizzatore non funziona per più di un’ora, fermati nel parcheggio più vicino. Riparti solo dopo la riparazione, il trasbordo, un nuovo localizzatore oppure sigilli ufficiali o una scorta (art. 10c).
Testo della disposizione (in polacco): art. 10a, commi 1-3, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. 2. Przewoźnik jest obowiązany wyposażyć środek transportu, o którym mowa w ust. 1, w lokalizator. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli dane geolokalizacyjne środka transportu są przekazywane do rejestru z zewnętrznego systemu lokalizacji.
Testo della disposizione (in polacco): art. 10b, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
W przypadku gdy środek transportu jest wyposażony w lokalizator, kierujący jest obowiązany: 1) włączyć lokalizator: a) przed rozpoczęciem przewozu towaru – w przypadku przewozu towaru, o którym mowa w art. 5 ust. 1 (...), b) z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju – w przypadku przewozu towaru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1; 2) wyłączyć lokalizator nie wcześniej niż z chwilą: a) dostarczenia towaru do miejsca dostarczenia towaru na terytorium kraju (...), b) zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.

Checklist prima di entrare in Polonia

  1. Verifica nello strumento se il trasporto è soggetto al SENT: codice NC, massa o volume, percorso, operazione e regime doganale. Strumento SENT
  2. Stabilisci chi notifica: destinatario (SENT200), mittente (SENT100), vettore (SENT300).
  3. Se notifica il destinatario in Polonia (SENT200), inviagli prima della partenza i dati per la notifica:
    • dati del destinatario e del mittente (nome, indirizzo), numero di identificazione fiscale o partita IVA del destinatario
    • luogo e data di inizio del trasporto in Polonia, luogo di consegna
    • dati della merce: tipo, voce NC, quantità, massa lorda o volume
    • dal vettore: dati e numero di identificazione fiscale, numeri di targa, data di inizio e di fine prevista, licenza, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore
  4. Se come vettore trasporti merce da un paese UE attraverso la Polonia, la notifica SENT300 la presenti tu prima dell’ingresso; prepara:
    • dati del vettore e numero di identificazione fiscale (se presente)
    • dati del mittente e del destinatario
    • luogo e data di inizio del trasporto in Polonia, luogo e data prevista di fine in Polonia
    • dati della merce: tipo, voce NC, quantità, massa lorda o volume
    • numeri di targa, numero del documento di trasporto, numero del localizzatore
  5. Comunica il numero di riferimento al conducente prima della partenza (art. 10, comma 2).
  6. Assicura la trasmissione dei dati di geolocalizzazione per l’intero percorso in Polonia: un localizzatore (ad es. l’app e-TOLL PL), uno ZSL o un OBU collegato a SENT-GEO (art. 10a).
  7. Accendi il localizzatore al momento dell’ingresso in Polonia (art. 10b, punto 1, lettera b).
  8. Il numero di riferimento è valido 10 giorni dall’assegnazione. Scaduto questo termine, prima di proseguire serve una nuova notifica (art. 11).
  9. Vettore estero: verifica se il trasporto rientra nell’RMPD (una notifica distinta). RMPD
  10. SENT e ADR sono obblighi distinti: il SENT riguarda la notifica del trasporto di merci del catalogo (soglia, direzione, procedura), l’ADR il trasporto di merci pericolose. Una notifica SENT non sostituisce i requisiti ADR, e viceversa.

RMPD: la notifica separata del vettore estero

L’RMPD è il registro in cui un vettore estero notifica alcuni trasporti in Polonia (art. 28b della legge polacca sul trasporto stradale).

Riguarda un soggetto estero che effettua trasporto internazionale di merci su strada ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 1a, quando è richiesta un’autorizzazione o accordi internazionali esonerano dal possederla (articolo 28b, comma 1), e un soggetto estero che effettua trasporto di cabotaggio di merci ai sensi dell’articolo 29, comma 1 (articolo 28b, comma 2). Un vettore della Polonia o di un altro paese UE su un percorso tra paesi UE, senza un’autorizzazione richiesta: no.

Base giuridica: art. 28b della legge polacca sul trasporto stradale (Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2025, voce 1490). SENT, RMPD, ADR in Polonia: obblighi del vettore

Sanzioni

La mancata notifica espone il mittente o il destinatario a una sanzione pecuniaria pari al 46% del valore lordo della merce, non inferiore a 20.000 PLN (art. 21, comma 1, della legge). Per un trasporto attraverso la Polonia, il vettore rischia 20.000 PLN per la mancata notifica (art. 22, comma 1) e 10.000 PLN per la mancanza di SENT-GEO (art. 22, comma 2a); il conducente rischia un’ammenda da 5.000 PLN a 7.500 PLN, con verbale di contravvenzione (art. 32).

  • Vettore (trasporto dalla o verso la Polonia), art. 22, comma 2: 10.000 PLN. Violazione: il vettore non ha completato la notifica prima dell’inizio del trasporto.
  • Vettore (trasporto attraverso la Polonia), art. 22, comma 1: 20.000 PLN. Violazione: mancata notifica da parte del vettore o merce non corrispondente alla notifica del vettore.
  • Vettore, art. 22, comma 2a: 10.000 PLN. Violazione: mancata trasmissione dei dati di geolocalizzazione (SENT-GEO).
  • Conducente, art. 32, comma 1: un’ammenda da 5.000 PLN a 7.500 PLN, con verbale di contravvenzione. Violazione: partenza senza il numero di riferimento, mancata accensione del localizzatore o mancata sosta in caso di guasto superiore a un’ora.
Testo della disposizione (in polacco): art. 21, comma 1, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 albo art. 6 ust. 1, odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46 % wartości brutto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł.
Testo della disposizione (in polacco): art. 22, comma 1, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. W przypadku: 1) niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika, 2) stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu, 3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 3 i 4 oraz art. 15 ust. 3 – na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 20 000 zł.
Testo della disposizione (in polacco): art. 22, commi 2a e 2b, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
2a. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. 2b. Odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1, jeżeli jego niedopełnienie wynikało z niedostępności rejestru.
Testo della disposizione (in polacco): art. 32, comma 1, Gazzetta ufficiale (Dz.U.) 2024, voce 1218
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli: 1) rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego (...) bez numeru referencyjnego (...), 2) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10b, 3) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10c ust. 1 – kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Sanzioni nell’ambito dell’RMPD

  • Soggetto che effettua il trasporto (vettore nell’ambito RMPD), allegato 3, punto 3.2a: 12.000 PLN. Violazione: trasporto senza notifica RMPD o con dati incompleti o inesatti.
  • Soggetto che effettua il trasporto (vettore nell’ambito RMPD), allegato 3, punto 3.2b: 10.000 PLN. Violazione: trasporto RMPD senza trasmissione dei dati di geolocalizzazione (articolo 10a, comma 1, della legge SENT).
  • Conducente, allegato 1, voce 2a: 1.500 PLN. Violazione: trasporto senza esibizione del numero di riferimento o del documento sostitutivo.
  • Conducente, allegato 1, voce 2b: 2.000 PLN. Violazione: il conducente non ha acceso il localizzatore (articolo 10b della legge SENT) o non ha consentito il controllo della geolocalizzazione.

L’autorità può rinunciare a irrogare una sanzione pecuniaria quando lo giustifichi un interesse rilevante della parte o l’interesse pubblico, su istanza o d’ufficio (art. 21, comma 3, art. 22, comma 3, art. 22a, comma 2, art. 24, comma 3). La rinuncia è possibile solo se non costituisce aiuto di Stato oppure rientra negli aiuti de minimis o negli aiuti conformi alle condizioni delle disposizioni di attuazione (art. 26, comma 3). È una decisione dell’autorità, non una regola su cui puoi contare. La sanzione per il mancato aggiornamento della notifica o la mancata trasmissione dei dati di geolocalizzazione non viene irrogata se la causa era l’indisponibilità del registro (art. 24, comma 2, art. 22, comma 2b).

Calcolatore delle sanzioni SENT

Merci soggette al SENT e soglie

L’elenco dal catalogo SENT alla data di oggi. Ogni pagina della merce mostra i codici NC, la soglia, le esenzioni e chi notifica.

Domande frequenti

Un’azienda con sede fuori dalla Polonia deve notificare il trasporto al SENT?

Dipende dalla direzione del trasporto e dal ruolo dell’azienda: destinatario (SENT200), mittente (SENT100), vettore (SENT300). Un mittente all’estero non presenta la notifica. Il destinatario ha bisogno da lui dei dati della merce, del mittente e del vettore prima della partenza (art. 6, comma 2). Il vettore assicura la trasmissione dei dati di geolocalizzazione per l’intero percorso in Polonia (art. 10a).

Che cosa deve avere il conducente quando entra in Polonia?

Abbi il numero di riferimento al momento della partenza. Senza di esso, rifiuta di iniziare il trasporto (art. 10, commi 3 e 4). Accendi il localizzatore al momento dell’ingresso in Polonia (art. 10b, punto 1, lettera b). Spegni il localizzatore solo dopo la consegna (ultimo scarico in Polonia) o dopo la fine del trasporto in Polonia (art. 10b, punto 2). Se il localizzatore non funziona per più di un’ora, fermati nel parcheggio più vicino. Riparti solo dopo la riparazione, il trasbordo, un nuovo localizzatore oppure sigilli ufficiali o una scorta (art. 10c).

Un vettore estero deve notificare il trasporto all’RMPD?

L’RMPD (notifica del vettore estero) è il registro in cui un vettore estero notifica alcuni trasporti in Polonia (art. 28b della legge polacca sul trasporto stradale). Riguarda un soggetto estero che effettua trasporto internazionale di merci su strada ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 1a, quando è richiesta un’autorizzazione o accordi internazionali esonerano dal possederla (articolo 28b, comma 1), e un soggetto estero che effettua trasporto di cabotaggio di merci ai sensi dell’articolo 29, comma 1 (articolo 28b, comma 2). Un vettore della Polonia o di un altro paese UE su un percorso tra paesi UE, senza un’autorizzazione richiesta: no.

Il destinatario all’estero conferma la ricezione della merce spedita dalla Polonia?

Per la cessione intracomunitaria, l’esportazione e il trasferimento di beni propri il destinatario non conferma il ricevimento: l’articolo 5, comma 5, riguarda una cessione di beni ai sensi della legge IVA (art. 5, comma 5).

Per quanto tempo è valido il numero di riferimento SENT?

Il numero di riferimento è valido 10 giorni dall’assegnazione. Scaduto questo termine, prima di proseguire serve una nuova notifica (art. 11).

Quali sanzioni si rischiano per un trasporto soggetto al SENT?

La mancata notifica espone il mittente o il destinatario a una sanzione pecuniaria pari al 46% del valore lordo della merce, non inferiore a 20.000 PLN (art. 21, comma 1, della legge). Per un trasporto attraverso la Polonia, il vettore rischia 20.000 PLN per la mancata notifica (art. 22, comma 1) e 10.000 PLN per la mancanza di SENT-GEO (art. 22, comma 2a); il conducente rischia un’ammenda da 5.000 PLN a 7.500 PLN, con verbale di contravvenzione (art. 32).

Pagine correlate

Si tratta di un’informazione con la sua base giuridica, non di una consulenza legale. Il risultato dipende dai dati che fornisci: codice NC, quantità, percorso, operazione e regime. Le disposizioni sono vincolanti. Mostriamo la posizione dell’autorità (KAS) come orientamento.